Malta e l'Italia condividono un trattato contro la doppia imposizione, eppure le loro architetture fiscali divergono nettamente. Per gli espatriati e i titolari d'impresa che valutano un trasferimento, i numeri contano più del marketing. L'aliquota nominale dell'imposta societaria a Malta è del 35%, superiore all'IRES (IT: imposta sul reddito delle società) italiana del 24%. La differenza emerge nel meccanismo di rimborso: gli azionisti stranieri che richiedono il sistema di imputazione integrale ricevono un rimborso di 6/7 dell'imposta, riducendo l'aliquota effettiva al 5%. L'Italia non offre una struttura equivalente. L'imposta sul reddito delle persone fisiche a Malta varia dallo 0% sui primi 9.100 EUR al 35% oltre i 60.000 EUR. L'IRPEF (IT: imposta sul reddito delle persone fisiche) italiana va dal 23% al 43%, con addizionali regionali che nella pratica spingono l'aliquota marginale ancora più in alto.
Imposta societaria: onere nominale vs. onere effettivo L'aliquota legale del 35% di Malta si applica a tutte le società residenti ai fini fiscali. Gli azionisti, in particolare i non residenti, possono richiedere il rimborso dell'imposta versata dalla società nell'ambito del sistema di imputazione integrale. Il rimborso è pari a 6/7 dell'imposta societaria, producendo un'aliquota effettiva netta del 5% sugli utili distribuiti. La combinazione italiana di IRES (24%) e IRAP (IT: imposta regionale sulle attività produttive, regionale, tipicamente 3,9%) determina un'aliquota effettiva vicina al 27,9%, senza alcun meccanismo di rimborso. Per le strutture holding e la concessione di licenze su proprietà intellettuale, il sistema maltese offre un vantaggio misurabile quando i dividendi fluiscono verso azionisti non residenti. Il rimborso non è automatico. Richiede una richiesta formale, un'adeguata sostanza economica (amministratori, ufficio, processo decisionale a Malta) e il rispetto del Maltese Companies Act (IT: legge maltese sulle società). Le norme sulla sostanza si sono inasprite in seguito all'ATAD (IT: direttiva anti-elusione fiscale) e al BEPS (IT: erosione della base imponibile e trasferimento degli utili); le strutture con prestanome non sono più sufficienti. Le norme italiane sulle controlled foreign company (CFC) (IT: società estere controllate) possono attribuire gli utili maltesi ai residenti italiani qualora l'entità maltese sia priva di un'effettiva attività economica.
Imposta sul reddito delle persone fisiche: scaglioni e soglie Scaglioni progressivi maltesi per i residenti:
- 0, 9.100 EUR: 0%
- 9.101, 14.500 EUR: 15%
- 14.501, 19.500 EUR: 25%
- 19.501, 60.000 EUR: 25%
- Oltre 60.000 EUR: 35% IRPEF italiana (2026):
- 0, 28.000 EUR: 23%
- 28.001, 50.000 EUR: 35%
- Oltre 50.000 EUR: 43% Le addizionali regionali e comunali in Italia aggiungono da 1,23 a 3,33 punti percentuali a seconda della località. Malta non applica addizionali regionali. Per uno stipendio di 100.000 EUR, l'aliquota marginale a Malta è del 35%; l'aliquota combinata italiana supera il 46% nelle regioni ad alta fiscalità.
Trattato contro
la doppia imposizione: criteri di residenza La convenzione Malta-Italia (ratificata nel 1981, modificata nel 2011) impedisce la doppia residenza fiscale. L'articolo 4 applica una sequenza di criteri di collegamento: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordo reciproco. Trascorrere 183 giorni a Malta non esclude automaticamente la residenza italiana se il centro della vita economica e personale rimane in Italia. Le autorità fiscali di entrambi i Paesi esaminano attentamente la sostanza, i contratti di locazione, le utenze, la residenza familiare, i conti bancari e l'attività professionale. Le plusvalenze su beni immobili sono tassate nello Stato in cui si trova l'immobile (articolo 13). I dividendi possono essere tassati in entrambi gli Stati, ma il trattato limita la ritenuta alla fonte nello Stato di origine al 15% (10% se il beneficiario detiene almeno il 10% dei diritti di voto). Malta non applica ritenute alla fonte sui dividendi in uscita verso i partner convenzionali; l'Italia sì, all'aliquota prevista dal trattato.
Malta come destinazione: cosa richiede
la struttura L'efficienza fiscale maltese dipende da un trasferimento genuino. Il certificato di residenza fiscale maltese richiede la prova di un contratto di locazione o di proprietà, contratti di utenza locali e una presenza fisica superiore a 183 giorni. Il Global Residence Programme (GRP) (IT: programma di residenza globale) e le Residence Programme Rules (IT: norme del programma di residenza) offrono percorsi rispettivamente per i cittadini extra-UE e UE, ma entrambi richiedono soglie minime di proprietà (acquisto da 275.000 EUR o affitto annuo da 9.600 EUR a Malta; valori inferiori a Gozo e nel sud) e un pagamento fiscale annuo minimo di 15.000 EUR. Per i fondatori e gli HNWI (IT: individui con patrimonio elevato), l'aliquota effettiva societaria del 5% si applica solo agli utili distribuiti e solo quando l'azionista non è residente a Malta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Gli utili non distribuiti rimangono tassati al 35% fino alla distribuzione. L'exit tax italiana (articolo 166 TUIR) (IT: testo unico delle imposte sui redditi) può comportare una plusvalenza figurativa sulle plusvalenze latenti per le persone fisiche che cessano la residenza fiscale italiana, applicabile a partecipazioni superiori a 2 milioni di EUR o al 25% del capitale. L'onere può essere differito di cinque anni in caso di trasferimento all'interno dell'UE, ma maturano interessi.